REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON DELIB.NE DI C.C. N. 57 DEL 16/02/1999 MODIFICATO CON DEL.NE DI C.C. N. 34 DEL 27/03/2001, ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 DEL 11/05/2009, COMPRENSIVO DELL'ULTIMA MODIFICA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 228 DEL 20/12/2010 |
Articolo
1
Ambito di applicazione |
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. |
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1. Per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 1° lettera b) del D. Lgs. 504/92 sono considerate non fabbricabili le aree purché identificate come edificabili od assimilabili dal vigente strumento urbanistico su cui persista l’utilizzazione agro silvo pastorale alle seguenti condizioni:
che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comportino un reddito superiore a 48% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette; il soggetto passivo dell’ICI sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. L’agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L’agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate. |
Articolo
3 |
1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell’art’ 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l’esenzione dall’ICI, prevista all’art. 7 comma1 lettera c) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale, secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. |
Articolo
4
Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale |
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente scritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. |
Articolo
5
Immobili concessi in uso gratuito a parenti |
1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l’abitazione principale. |
Articolo
5 bis |
1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. |
Articolo
6
Determinazione del valore delle aree fabbricabili |
1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico eventuali componenti esterni, anche di uffici statali e collegi professionali. |
Articolo
7
Modalità di versamento |
Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera l), del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’ ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.
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Articolo
7 bis |
1. La dichiarazione ICI relativa agli immobili ubicati nel Comune di Viterbo, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al competente ufficio comunale, il quale ne rilascia apposita ricevuta, ovvero può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Settore Tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura 'Dichiarazione ICI anno _______' specificando l'anno di riferimento, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione per la quale la dichiarazione viene presentata. 2. Qualora tale termine cada di sabato o di giorno festivo è spostato al primo giorno feriale successivo. In caso di spedizione a mezzo servizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale stesso. 3. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |
Articolo
8
Liquidazione ed accertamento |
L’ufficio entro e non oltre 31 dicembre del quinto anno successivo al quello a cui si riferisce l’imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l’applicazione delle sanzioni previste dalle
vigenti normative.
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Articolo
9 |
L’attività di accertamento può essere effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell’Ufficio Tributi, con la medesima deliberazione può essere stabilita per gli anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione o la loro effettuazione secondo criteri predeterminati stabilendo anche eventuali limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi.
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Articolo
10
Gestione e riscossione |
Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, il versamento dell’imposta avverrà esclusivamente su appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria del Comune, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario di riscossione. (L'art.10
entra in vigore dal 1° gennaio 2001) |
Articolo
11
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta |
1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma , lettera o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato: |
Articolo
12
Incentivi per il personale addetto |
1. Per incentivare l’attività d’accertamento, o in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti comunque risultanti superiori ai normali compiti affidati, una percentuale dell’1,90 % (unovirgolanovantapercento) delle somme effettivamente riscosse a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi del Comune. |
Articolo
13 |
La Giunta Comunale provvederà con separato atto a riconoscere il diritto al rimborso per tutte le aree divenute inedificabili e per le quali sia stata precedentemente versata l’imposta, entro il termine di un anno dall’avvenuta modifica dello strumento urbanistico.
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Articolo
14
Indirizzo per l'applicazione delle sanzioni |
Per ciò che concerne l’applicazione delle sanzioni, relativamente ad omessi e tardivi versamenti ed omesse e tardive denunce si dà formale indirizzo agli uffici affinché le stesse vengano fissate al minimo edittale.
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Articolo
15
Entrata in vigore |
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